La SCIA deve essere presentata entro il giorno dell'avvio dell'attività; produce effetti immediati e permette di avviare l'attività senza dover attendere verifiche o controlli preliminari.
L'ultimazione dei lavori oggetto della SCIA edilizia deve avvenire nel termine di tre anni; decorso tale termine, cessano gli effetti abilitativi della medesima (art. 61 comma 8 della L.R. 11/1998 e s.m.e i.).
Scadenza: 30 giorni