A chi è rivolto

La dichiarazione deve essere presentata per gli immobili che godono di riduzioni di imposta (fabbricati inagibili, di interesse storico, immobili per cui il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota e terreni agricoli).
E’ altresì necessaria se il Comune non può reperire le informazioni per verificare il corretto adempimento degli obblighi tributari, se l’immobile è oggetto di locazione finanziaria o se un terreno agricolo è diventato fabbricabile.
L’abitazione principale non richiede l’obbligo di dichiarazione.

Il decreto legge 8 aprile 2013, n. 85 (articolo 10, comma 4) ha modificato il comma 12 ter dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011, prevedendo che la Dichiarazione IMU debba essere presentata entro fine giugno.

Descrizione

La dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili dal soggetto passivo, cioè da chi deve pagare il tributo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi alla prima dichiarazione, pertanto non deve essere periodicamente presentata, se non subentrano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Come fare

  1. E' obbligatorio presentare la dichiarazione IMU nei seguenti casi:
  • quando ci sono state variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI o IMU già presentate
  • quando si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune (e quindi il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria)
  • quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a riduzioni d'imposta (come nel caso dei fabbricati di interesse storico o artistico o nel caso e dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, dei terreni agricoli o terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, immobili concessi in uso gratuito a figli e genitori). Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto
  • per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico)
  • quando il contribuente non ha chiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.
Per un'elencazione esaustiva, consulta le istruzioni ministeriali.

Cosa serve

La dichiarazione deve essere presentata per gli immobili che godono di riduzioni di imposta, cioè i fabbricati inagibili e di interesse storico.
E’ altresì necessaria se il Comune non può reperire le informazioni per verificare il corretto adempimento degli obblighi tributari, se l’immobile è oggetto di locazione finanziaria o se un terreno agricolo è diventato fabbricabile.

Cosa si ottiene

La dichiarazione al Comune degli immobili posseduti e per i quali si è soggetti passivi d'imposta ovvero si è esclusi/esenti, ovvero si gode di agevolazioni/riduzioni dall'obbligo del versamento IMU.

Tempi e scadenze

La dichiarazione IMU deve quindi essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

2020 nuovo regolamento IMU.pdf [.pdf 140,05 Kb - 02/04/2024]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Documenti - Normativa

Modulistica

Documenti funzionamento interno

Regolamenti

Informative privacy servizi

Informativa Privacy

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 16/05/2024 18:03:43

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione.
Cliccando su "Accetto" acconsenti all'utilizzo di tutti i cookies.
Se rifiuti o chiudi questo banner potrai ugualmente consultare il sito ma alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.

Leggi la Cookies policy
Si tratta di cookies tecnici indispensabili al funzionamento del sito
Consentono di monitorare in forma anonima ed aggregata le visite al sito (statistiche)