Imposta di Soggiorno
Imposta di soggiorno
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Soggetto passivo dell’imposta di soggiorno è colui che alloggia nelle strutture ricettive ed alloggi con affitti brevi situati sul territorio comunale.
Il Gestore della struttura o dell'alloggio è tenuto alla riscossione e al riversamento dell'imposta al comune .
Il Gestore della struttura o dell'alloggio è tenuto alla riscossione e al riversamento dell'imposta al comune .
Descrizione
L'Imposta di soggiorno è un'imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che pernottano nelle strutture ricettive.
Come fare
Soggetto passivo dell’imposta di soggiorno è colui che alloggia, o che sosta alla guida di autocaravan, nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi. Il Gestore della struttura è tenuto alla riscossione dell’imposta rilasciando debita quietanza.
Le tariffe
L’imposta di Soggiorno è determinata per persona e per pernottamento. È inoltre commisurata:
secondo la categoria di classificazione per le strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici secondo l’art. 2 della legge regionale 10/2023;
secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo per le strutture extralberghiere e agrituristiche, come indicato all’art. 3 della suddetta legge.
Per le case per ferie autogestite l’imposta è determinata in misura fissa, pari a euro 0,50 per persona per notte di soggiorno.
Per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan e gli alloggi ad uso turistico l’imposta viene determinata in misura fissa, pari a euro 1,50 per autocaravan per notte di sosta.
Per gli alloggi ad uso turistico, come definiti dalla normativa regionale in materia di locazione per finalità turistiche, l’imposta è applicata per persona in misura fissa e articolata in base alla classificazione turistica del Comune in cui è ubicato l’alloggio.
L’imposta di Soggiorno è determinata per persona e per pernottamento. È inoltre commisurata:
secondo la categoria di classificazione per le strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici secondo l’art. 2 della legge regionale 10/2023;
secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo per le strutture extralberghiere e agrituristiche, come indicato all’art. 3 della suddetta legge.
Per le case per ferie autogestite l’imposta è determinata in misura fissa, pari a euro 0,50 per persona per notte di soggiorno.
Per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan e gli alloggi ad uso turistico l’imposta viene determinata in misura fissa, pari a euro 1,50 per autocaravan per notte di sosta.
Per gli alloggi ad uso turistico, come definiti dalla normativa regionale in materia di locazione per finalità turistiche, l’imposta è applicata per persona in misura fissa e articolata in base alla classificazione turistica del Comune in cui è ubicato l’alloggio.
È possibile verificare le tariffe delle singole strutture direttamente sul sito del CELVA. (https://www.celva.it/it/locazioni-brevi-turistiche-e-imposta-di-soggiorno/#imposta)
Cosa serve
La presente sezione consente di adempiere alla riscossione dell'imposta di soggiorno prevista dalla vigente normativa
Cosa si ottiene
Il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali, nonché dei servizi pubblici locali.
Tempi e scadenze
I gestori delle strutture turistico-ricettive di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2023 e i locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023 presentano la dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, redatta utilizzando il modello tipo FINES predisposto dal CELVA e messo a disposizione dal Comune competente per territorio nell’ambito del progetto “Fines modulistica per gli uffici”, contenente il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle riduzioni e alle esenzioni secondo le seguenti scadenze:
a) entro il 31 marzo, per i soggiorni dal 1° luglio al 31 dicembre;
b) entro il 30 settembre, per i soggiorni dal 1° gennaio al 30 giugno
a) entro il 31 marzo, per i soggiorni dal 1° luglio al 31 dicembre;
b) entro il 30 settembre, per i soggiorni dal 1° gennaio al 30 giugno
Costi
Il Comune di Issogne non applica l'imposta di soggiorno fino al 30 aprile 2024.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 09/07/2025 17:30:24
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