A chi è rivolto

Il ravvedimento operoso è uno strumento previsto dalla legislazione tributaria italiana che consente ai contribuenti di sanare in modo spontaneo le proprie irregolarità fiscali, ottenendo una riduzione delle sanzioni. Questa possibilità è disciplinata dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e rappresenta un’opportunità per rimediare a omissioni, ritardi e errori nei versamenti delle imposte, pagando sanzioni ridotte in base alla tempestività del ravvedimento.

Descrizione

Il ravvedimento operoso è uno strumento che consente ai contribuenti di regolarizzare volontariamente la propria situazione fiscale in presenza di violazioni, come omissioni, ritardi o versamenti insufficienti di imposte, usufruendo di una riduzione sulle sanzioni rispetto a quelle previste in caso di intervento dell’autorità fiscale.

Come fare

Il “Ravvedimento Operoso” è regolato dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e dall’articolo 9-bis del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune.
E’ ammesso il ravvedimento operoso parziale frazionato a rischio del contribuente sugli importi non ancora regolarizzati.
Di seguito sono riportate le modalità operative per effettuare il Ravvedimento Operoso per le diverse fattispecie di omissione che si possono verificare.

Fattispecie 1: omesso, ridotto o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione
• Regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,1% (pari ad 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
• Regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
• Regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
• Regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
• Regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
• Regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.


Cosa serve

o 1. Occorre calcolare l’imposta dovuta e non versata alla scadenza prevista dalla normativa;
2. Calcolo delle sanzioni: le sanzioni vanno determinate sulla base della fattispecie di violazione commessa come indicato più sopra;
3. Calcolo degli interessi: gli interessi vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza della rata TASI in cui doveva essere versata l’imposta alla data del versamento a sanatoria, la percentuale degli interessi è la seguente:
+ 0,3% annuo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
+ 0,8% annuo dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
+ 0,05% annuo dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
+ 0,01% annuo dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
+ 1,25% annuo dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
+ 5% annuo dal 01/01/2023 al 31/12/2023;
+ 2,50% annuo dal 01/01/2024.
4. Dopo aver calcolato l’imposta, la sanzione e gli interessi occorre compilare il modulo di versamento TASI (F24 o bollettino postale valido anche per IMU) nel quale vanno indicati i codici tributo dell’imposta cui si riferisce il versamento ed indicato l’ammontare complessivo da versare (imposta + sanzione + interessi). Dovranno essere compilati anche gli altri campi del modello e dovrà essere barrata la casella “ravv. operoso”. Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo vanno arrotondate all’euro: es. euro 123,49 si arrotonda a euro 123,00, euro 123,50 si arrotonda a euro 124,00. Nel caso il versamento si riferisca alla regolarizzazione d’imposta dovuta per più codici tributo, per ogni singolo codice tributo occorrerà comprendere nel totale da versare le somme dovute per sanzioni ed interessi riferite a quel preciso codice tributo.
5. Si precisa che qualora la regolarizzazione riguardi più annualità d’imposta, dovranno essere compilati sul modello F24 tanti righi quante sono le annualità e/o le rate cui si riferisce il versamento, indicando l’ammontare di imposta+sanzioni+interessi dovuta per quella specifica annualità o per quella specifica rata (acconto o saldo). Non è corretto, quindi, compilare un unico rigo nel quale viene riportata l’intera somma arretrata da versare.
6. L’Ufficio non effettua un servizio di calcolo per i contribuenti in quanto le relative somme sarebbero gravate dalle sanzioni integrali e non vi sarebbe possibilità di applicare le sanzioni ridotte.

Fattispecie 2: ridotto versamento in presenza di infedele dichiarazione
• Regolarizzazione entro 90 giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione da emendare o di quella emendativa: sanzioni del 5,56% (pari ad 1/9 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazione, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.
• Regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione da emendare ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzioni del 6,25% (pari ad 1/8 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazione, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.
• Regolarizzazione oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzioni del 7,14% (pari ad 1/7 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazione, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.
• Regolarizzazione oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: sanzione del 8,33% (pari ad 1/6 del 50%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazione, l’avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.


Cosa si ottiene

Il contribuente che ha regolarizzato l’inadempimento fiscale attraverso il Ravvedimento Operoso, conserverà la ricevuta del versamento eseguito, nessuna comunicazione è dovuta al Comune relativamente alla regolarizzazione effettuata salvo la presentazione della dichiarazione IMU/TASI nei casi previsti (Fattispecie 2 e 3).

A seguito della regolarizzazione (tramite versamento di imposta + sanzioni ridotte + interessi) il contribuente ottiene automaticamente la regolarizzazione della sua posizione fiscale, salvo nel caso in cui i conteggi non siano stati effettuati nel modo corretto e conforme alla normativa. In quest’ultimo caso, le somme versate verranno utilizzate dall’Ufficio e scontate da eventuali maggiori somme dovute per medesima annualità d’imposta.

Tempi e scadenze

Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o a rate, con scadenza dell’unica rata ovvero della prima entro il 31.03.2024, pena la non definizione dell’adesione agevolata. Qualora si opti per la rateizzazione – in massimo 4 rate trimestrali di pari importo – quelle successive alla prima sono da versare rispettivamente:

il 30 giugno 2024;
il 30 settembre 2024;
il 20 dicembre 2024.

Costi

Per i versamenti è necessario utilizzare:

il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti
il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.
l’F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili

A partire dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse legale passa al 2,5% in ragione d'anno, definito dal Decreto del MEF del 29.11.2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11.12.2023.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Legge-28-giugno-2019-n-58.pdf [.pdf 342,71 Kb - 25/03/2024]

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Ultimo aggiornamento pagina: 16/05/2024 18:04:20

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