I genitori del minore richiedenti il documento devono sottoscrivere la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all’espatrio, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 649/1974 e l’assenso all’espatrio.
Per la validità all’espatrio, se un genitore non può essere presente occorre la dichiarazione di assenso all’espatrio.
Occorre presentarsi con una foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.
Firma da apporre sulla carta d’identità. la carta d’identità, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.
Attenzione: per il minore di anni 14, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolare, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.
Rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera: nel caso di rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore. La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe.
Occorre inoltre che il minore sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità o che lo stesso figuri iscritto sul permesso di soggiorno del genitore.
Non è necessaria la dichiarazione di assenso alla validità per l’espatrio in quanto il documento rilasciato non costituisce titolo per l’espatrio.